STATUTO
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita una associazione denominata:
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI, in breve di seguito indicata anche come Unione Giovani Dottori commercialisti, in sigla UGDCEC NAPOLI.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
B) SOCI
Art. 2 - DURATA
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 3 - SEDE
L’associazione ha sede presso il suo Presidente pro tempore. Tuttavia, le riunioni degli organi sociali e le Assemblee della associazione possono tenersi anche presso la sede dell’Ordine locale e/o presso lo studio di altro componente del consiglio direttivo, purché nel territorio di Napoli e/o della Provincia di Napoli.
Art. 4 - SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è apartitica, democratica e non ha fini di lucro. L’associazione ha per scopo agevolare e consolidare la formazione professionale degli iscritti, facilitandone l’inserimento, l’avviamento, la qualificazione professionale e l’approfondimento delle tematiche di categoria; tutelare i diritti degli iscritti in quanto Dottori Commercialisti ed esperti Contabili in tutte le circostanze in cui il suo intervento sia opportuno e necessario; incentivare le relazioni interpersonali tra i membri appartenenti alla associazione e gli altri Dottori Commercialisti ed esperti contabili operanti nel territorio nazionale e comunitario, rinsaldandone i legami di amicizia e solidarietà.
Per il raggiungimento dello scopo, l’associazione può presentare e promuovere istanze comuni degli associati; bandire borse di studio ed organizzare incontri, convegni, corsi miranti all’approfondimento delle tematiche professionali e ad attivare in particolar modo i legami tra gli iscritti ed il mondo economico, finanziario ed imprenditoriale; stipulare convenzioni per l’interesse comune degli associati; promuovere relazioni esterne nei confronti di altri organismi ed associazioni di categoria, di Enti Pubblici e Privati ed, indistintamente, nei confronti dei terzi per consentire l’avvicinamento degli stessi alle realtà operative della categoria in quanto primaria operatrice economico-sociale, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi al proprio nell’ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse, organizzare incontri, convegni, manifestazioni anche volti alla formazione professionale dei propri iscritti. L’associazione potrà dotarsi di tutti i mezzi ed attivare le iniziative che riterrà idonee, anche al fine di reperire le fonti finanziarie necessarie per il raggiungimento dei propri scopi.
L’associazione aderisce, in completa autonomia giuridica, all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti Contabili con sede in Roma.
Art. 5 - SOCI
I membri dell’associazione si distinguono in:
1. soci effettivi;
2. soci aderenti;
3. soci onorari;
4. soci praticanti.
Art. 6 - SOCI EFFETTIVI
Sono soci effettivi i Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili iscritti all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Napoli, ovvero iscritti al relativo Elenco speciale, i quali non abbiano compiuto i quarantatre anni di età al momento della richiesta di affiliazione alla associazione. I soci effettivi possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione. Possono altresì essere soci effettivi gli iscritti ad altro Albo territoriale, purché abbiano già provveduto ad inoltrare richiesta di trasferimento all’Albo di Napoli, anche ove tale trasferimento sia ancora in fase di perfezionamento. Possono altresì essere soci effettivi i Dottori Commercialisti iscritti all’Albo di altro Tribunale nella cui zona di competenza non sia ancora costituita, o si sia sciolta, la locale Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Art. 7 - SOCI ADERENTI E SOCI PRATICANTI
Possono essere soci aderenti, i Dottori Commercialisti con età superiore ai quarantatre anni. Possono essere soci praticanti, gli iscritti al Registro dei Praticanti Dottori Commercialisti presso l’Albo per la giurisdizione del Tribunale di Napoli.
Art. 8 - SOCI ONORARI
Sono nominati soci onorari dall’Assemblea Generale su proposta del Direttivo o di almeno ¼ dei soci effettivi ed aderenti, coloro i quali si siano particolarmente distinti nell’ambito di attività professionali, culturali e scientifiche, tese a valorizzare i contenuti ed i sistemi della professione del Dottore Commercialista.
Art. 9 - AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci effettivi, aderenti e praticanti avviene su domanda degli interessati.
La domanda, da presentare al Consiglio Direttivo, che verificherà esclusivamente la sussistenza dei requisiti degli artt. 6 e 7 del presente Statuto, dovrà essere corredata dal versamento della quota di iscrizione. Divengono soci aderenti, i soci effettivi che al compimento del quarantatresimo anno di età non manifestino, secondo le modalità previste dall’art. 33 del presente statuto, la volontà di recedere dall’associazione.
Art. 10 - CARATTERE DELLA ASSOCIAZIONE
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle norme statutarie e delle decisioni prese dai suoi organi rappresentanti secondo le competenze statutarie.
C) ORGANI
Art. 11 - ORGANI
Organi dell’associazione sono:
1. l’Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Probiviri.
4. il Collegio dei Revisori
Art. 12 - ASSEMBLEA
L’assemblea è ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti oppure astenuti dal voto.
Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA L’assemblea ordinaria delibera:
1. sulla nomina e revoca di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
2. sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
3. sulla nomina del Collegio dei Revisori;
4. sulla nomina dei soci onorari;
5. sull’approvazione del rendiconto annuale;
6. sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri.
7. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto.
Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria delibera:
1. sulle modificazioni dello statuto;
2. sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 15 - CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo. L’Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell’associazione, purché nell’ambito della provincia di Napoli. L’assemblea si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. La convocazione avverrà mediante avviso da inviare a tutti gli associati via mail oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno otto giorni prima della data della riunione, ovvero in alternativa, mediante pubblicazione dell’avviso almeno otto giorni prima su un quotidiano di diffusione almeno provinciale o su altra testata che abbia diffusione nell’ambito della categoria dei dottori commercialisti. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Art. 16 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei soci effettivi presenti ed aventi diritto al voto. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori ciascun votante ha diritto ad esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti il candidato o i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati sarà preferito il candidato più anziano anagraficamente. Per la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci effettivi aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. La proposta di revoca deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri che decide in merito, e deve essere sottoscritta da almeno ¼ dei soci effettivi. L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci effettivi presenti aventi diritto al voto. L’assemblea vota per alzata di mano. In caso di elezioni o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, hanno diritto di intervento in assemblea e di voto solo i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali che risultano iscritti all’associazione in una data anteriore a non meno di sei mesi a quella della data fissata per le elezioni. La data di iscrizione all’associazione sarà quella attestata e controfirmata dal segretario e dal Presidente dell’associazione in calce alla richiesta di iscrizione. L’esito e gli effetti delle delibere assembleari possono essere contestati entro i sette giorni successivi al giorno della proclamazione del risultato, con domanda scritta e firmata da almeno un quinto dei soci effettivi ed indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Art. 17 - PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione cui compete il potere disciplinare oltre che il potere di verificare la legittimazione al voto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza di quest’ultimo, l’Assemblea nomina un sostituto. Al Presidente dell’assemblea compete inoltre il potere di proclamare il risultato della votazione con l’obbligo di farne constatare l’esito nel verbale della riunione. Il Presidente nomina all’uopo, una volta verificata la regolarità dell’adunanza, un segretario cui compete la verbalizzazione.
Art. 18 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il diritto di intervento e di voto in Assemblea spetta ai soli soci effettivi. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci effettivi, iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento di tutte le quote sociali e nei confronti dei quali non siano in corso procedimenti disciplinari. A ciascun socio effettivo spetta un voto. Non è consentito il voto per delega né a mezzo di rappresentante. Nel caso di assemblee aventi ad oggetto le elezioni o la revoca di componenti il Consiglio direttivo e/o del Collegio dei probiviri e/o del Collegio dei revisori, al diritto di intervento e di voto si applica anche quanto disposto dal precedente art. 16.
Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 16 componenti nominati dall’assemblea e scelti tra i soci effettivi, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatre anni.
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo ha in particolare modo il compito di: 1. decidere circa le spese ed il miglior utilizzo dei fondi a disposizione; 2. predisporre il rendiconto annuale entro il 31 marzo di ogni anno e tenerlo depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della adunanza assembleare a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione; 3. deliberare sulla esclusione del socio ai sensi dell’art. 32 del presente statuto; 4. stabilire l’importo delle quote annue di associazione, previo parere del Collegio dei Probiviri; 5. procedere almeno una volta l’anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso di mancanza degli stessi. In tale funzione al Consiglio Direttivo spettano ampi poteri di verifica.
Art. 21 - CARICHE
Il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare un Rappresentante delle Commissioni di Studio qualora si avvalga della facoltà di cui all’art. 22, comma 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’associazione verso i soci e verso i terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle attività proprie dei singoli delegati dal Consiglio. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri in via esclusivamente transitoria. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, malattia o decesso e, comunque, collabora con lo stesso allo svolgimento ed alla attuazione dei programmi promossi dal Consiglio Direttivo. Il Segretario coordina l’attività dell’associazione e mantiene la comunicazione con i terzi e gli associati, provvede alla firma della corrispondenza corrente, ed ha, in particolar modo, il compito di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le altre organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, il Segretario redige verbale su apposito “Libro dei Verbali” conservato, a sua cura, presso la sede dell’Associazione. Ciascun membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri ha diritto di prenderne visione e chiederne estratto a proprie spese. Il Tesoriere cura la gestione amministrativo/contabile dell’associazione, la pianificazione finanziaria ed eventualmente, gli adempimenti civilistici e fiscali della stessa.
Art. 22 - FACOLTA’ DEL CONSIGLIO
Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di “Commissioni di Studio”, nominate dal Consiglio e composte da soci e/o non soci. Le Commissioni sono incaricate di studiare i problemi e le questioni sottoposte al loro esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.
Il Consiglio, inoltre, per facilitare l’aggregazione e la diffusione dell’associazione, potrà istituire dei centri operativi in città e nella provincia, nominando un preposto, che avrà particolari compiti di coordinamento del centro stesso.
Art. 23 - DURATA DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all’Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche dell’associazione. Al Consiglio direttivo dell’associazione sono eleggibili i soli iscritti in regola con le quote associative. La carica di consigliere non può essere assunta per più di due mandati esecutivi. Ai fini del computo, si considera intero mandato l’esercizio da parte del Consigliere della carica per un periodo di tempo superiore a 18 mesi decorrenti dalla data dell’Assemblea che lo ha detto e sino alla Assemblea che provvede alle nuove nomine. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è consentito che venga assunto dal Consigliere un terzo mandato, unicamente ove egli risulti nominato Presidente. Le cariche sono tutte gratuite.
Art. 24 - SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL CONSIGLIO
In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento all’esercizio delle funzioni di componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può cooptare tra i soci i Consiglieri o i probiviri ovvero può convocare l’Assemblea per provvedere alla relativa sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio decade nella sua totalità e dovrà convocare immediatamente l’Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di inerzia vi provvedano i singoli probiviri.
Art. 25 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti dello stesso, e comunque non meno di una volta al mese, salvo il mese di agosto. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che deve trovare integrale riproposizione nel libro dei verbali che ciascun socio ha diritto di consultare decorso un mese dalla data della delibera. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo facente funzione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i membri del Collegio dei Probiviri, con funzioni consultive e i membri del Collegio dei Revisori. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dei Praticanti Dottori Commercialisti, qualora il numero dei praticanti iscritti all’associazione sia di almeno 10 unità. Il rappresentante verrà nominato da un’apposita Assemblea dei Praticanti, le cui modalità di funzionamento verranno stabilite da apposito regolamento, da elaborarsi ai sensi dell’art. 37 dello Statuto. Tale regolamento stabilirà, inoltre, tutte le condizioni per l’ingresso dei praticanti nell’associazione, compresa la determinazione della quota d’iscrizione e della quota annuale. Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, i Dottori Commercialisti facenti parte del Consiglio Nazionale dell’Unione, del Consiglio dell’Ordine di Napoli, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché gli ex Presidenti dell’Unione Giovani dottori commercialisti di Napoli, i soci onorari. L’assenza senza giustificato motivo da parte del Consigliere a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dalla carica.
Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri sovrintende e vigila sulla regolarità della gestione e sul rispetto delle norme del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri decide sulle interpretazioni dello Statuto nonché sulla soluzione di controversie insorte tra i soci o tra l’Associazione ed i soci stessi. Pronuncia, in merito, le proprie decisioni che sono inappellabili. E’ escluso, pertanto, il ricorso ad ogni altra giurisdizione ad eccezione di quanto previsto dall’art. 32 del presente Statuto. L’assenza ingiustificata da parte del componente del Collegio dei Probiviri a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dalla carica.
Art. 27 - ELEZIONI COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea in numero minimo di 3 che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica è gratuita. I membri del Collegio potranno essere scelti tra i soci effettivi ed aderenti. Il Collegio nomina il proprio Presidente, che potrà essere sia socio aderente che socio effettivo. Il Presidente mantiene i contatti necessari ed opportuni con il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Il Collegio dei Probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e vi partecipa, con funzioni consultive. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno dei membri, il Collegio potrà nominare per cooptazione il sostituto sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Art. 28 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la veridicità del rendiconto, esprimendo il suo parere mediante apposita relazione.
Art. 29 – ELEZIONI COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea in numero minimo di 3 membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica è gratuita. I membri del Collegio potranno essere scelti tra i soci effettivi ed aderenti. Il Collegio nomina il proprio Presidente, che potrà essere sia socio aderente che socio effettivo. Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Il Collegio dei Revisori deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno dei membri, il Collegio potrà nominare per cooptazione il sostituto sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.
D) DECADENZA, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
ART. 30 - DECADENZA
Il socio effettivo, ammesso ai sensi dell’art. 6, terzo comma del presente statuto, decade di diritto, trascorso un mese dalla costituzione della locale Unione Giovani Dottori Commercialisti. Decadono, infine, di diritto i soci che risultino cancellati dall’Albo o Elenco dei Dottori Commercialisti.
Art. 31 - SOSPENSIONE
Sono sospesi dall’esercizio del diritto di voto i soci effettivi nei cui confronti è aperto un procedimento di esclusione.
Art. 32 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
Sono cause di esclusione: il grave, consapevole e ripetuto mancato rispetto delle norme associative; l’interdizione e l’inabilitazione; la condanna definitiva ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il Consiglio Direttivo delibera con voto segreto ed a maggioranza dei consiglieri, sull’esclusione del socio. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato. Il socio ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, per manifestare le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di revocare la decisione del Consiglio Direttivo, dandone motivazione scritta. L’associato può, in ogni caso, adire l’autorità giudiziaria entro quattro mesi dalla comunicazione della delibera.
Art.33 - RECESSO DEL SOCIO
L’associato, a qualsiasi categoria appartenga, può recedere dall’ Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, gli associati non hanno diritto di ripetere la quota versata né hanno il diritto sul patrimonio dell’Associazione.
E) FINANZA E PATRIMONIO
Art. 34 - ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite da: quote di iscrizione; quota ordinaria; contributi volontari dei soci; contributi straordinari deliberati dall’Assemblea Generale in ragione di particolari esigenze di cassa o per finanziarie iniziative di particolare interesse per l’associazione; contributi volontari di enti pubblici e privati; sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. Le quote annuali dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Le quote ordinarie sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno in corso.
F) NORME FINALI E GENERALI
Art. 35 - ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Art. 36 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di delibera di scioglimento dell’associazione, l’assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Collegio dei Probiviri.
Art. 37 - REGOLAMENTI
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi congiuntamente a cura del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, e da deliberare, a cura del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 38 - RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché allo Statuto tipo dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ove non derogato dal presente Statuto ed in quanto compatibile.