Il revisore responsabile della crisi d’impresa?
Le modifiche del correttivo ter all’art. 25-octies CCII
Ormai siamo abituati ad adeguamenti normativi che contrastano con norme già in vigore.
Siamo abituati a vedere attribuite colpe e responsabilità ai professionisti, sui più disparati accadimenti, nemmeno lontanamente immaginabili.
Siamo anche abituati che deve essere necessario imputare delle responsabilità affinché – si spera – qualcuno possa risponderne e, forse, pagare.
Ma partiamo dal principio.
Il revisore considerando il d.lgs 39/2010, gli ISA e i vari documenti ASSIREVI deve:
1) dare un giudizio indipendente sull’attendibilità dell’informativa contabile. Deve cioè analizzare e successivamente dichiarare che i dati contabili forniscano una rappresentazione veritiera degli accadimenti gestionali e che il bilancio sia redatto correttamente e in conformità ai principi contabili;
2) pianificare le attività con il dovuto scetticismo professionale affinché il bilancio non contenga errori significativi;
3) esprimere un giudizio sul controllo interno affinché lo stesso sia adeguato a prevenire frodi o errori.
Negli ultimi anni abbiamo visto numerosi cambiamenti relativi ai “limiti di bilancio per la nomina dell’organo di controllo”.
L’art. 2477 cc (modificato dal CCII) dispone che le Srl possono in alternativa dotarsi di un organo di controllo o del revisore.
Tralasciando un momento i limiti dell’obbligo di nomina, la prima cosa che fa riflettere è la possibilità di scelta tra sindaco unico, collegio sindacale che svolge anche attività di revisione e revisore (singolo o società di revisione). Soggetti completamente diversi per funzioni, obblighi e responsabilità.
Il sindaco rispetto al revisore è un soggetto interno all’azienda ed ha compiti di vigilanza (con conseguente responsabilità di culpa in vigilando) sulla gestione e sulle attività aziendali, valutando anche l’operato dell’amministratore nonché monitorando e giudicando l’adeguatezza e la congruità dell’apparato organizzativo, amministrativo, contabile (artt. 2403 e 2086 cc e art. 3 CCII).
In alcuni casi deve anche prendere il controllo dell’azienda e quindi ad esempio intervenire per impedire operazioni potenzialmente sospette o dannose per la società, convocare l’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cc, formulare denunzia al Tribunale qualora ricorra la fattispecie prevista dall’art. 2409 cc) e anche avviare azioni di responsabilità qualora ne ricorrano i presupposti.
La differenza è sostanziale anche nelle questioni procedurali. Se da un lato il sindaco/collegio ha obbligo a riunirsi ogni 3 mesi, nulla è indicato sull’attività di revisione. Il sindaco essendo un soggetto interno potenzialmente potrebbe essere anche un’azionista dell’azienda (regolamento Min.Grazia e Giustizia 162/2020 che definisce indipendenza e ineleggibilità), possibilità esclusa dall’art. 10 d-lgs 39/2010 – rubricato indipendenza e obiettività - per i revisori.
Il discernimento effettuato è chiaro per indicare che sindaci e revisori hanno compiti diversi e quindi anche responsabilità diverse.
Il d.lgs 136/2024 (correttivo Ter) andando a riscrivere l’art. 25-octies del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) amplia le responsabilità dei revisori.
“L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 CCII”.
E tanto al fine dell’emersione anticipata della crisi d’impresa.
Tuttavia, andando ad analizzare dati contabili ed informative, il revisore può verificare solo in un secondo momento ciò che è effettivamente accaduto alla società individuando i fattori che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Ciò è confermato dal principio ISA 570 par. 11 quando precisamente è espresso che il revisore trae conclusioni sull’esistenza della continuità aziendale solo concluso il processo di revisione, quando cioè ha acquisito “elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio, ed eventuali incertezze significative circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”.
Quindi nell’ambito delle procedure periodiche messe in atto dal revisore ai sensi del Principio SA Italia 250B par.14 lo stesso non è tenuto a fare valutazioni solo sulla sussistenza dello stato crisi, bensì come indicato dall’art. 2 CCII è tenuto a fare anche delle valutazioni sulla probabilità futura di inadeguatezza dei flussi di cassa.
Teoricamente potrebbe evitare di effettuare la segnalazione solo se rileva fatti concreti e messi in atto tempestivamente dall’amministratore che si sia attivato per la predisposizione di un piano o di una strategia per far fronte alla situazione di crisi o insolvenza momentaneamente riscontrata.
Cosa potrebbe voler dire tutto ciò? Che il revisore ha un maggior onere di vigilanza?!
Sicuramente, a parere di chi scrive, al revisore viene richiesto di svolgere le seguenti, ulteriori attività:
- svolgere un’analisi può approfondita e un monitoraggio continuo (non solo annuale), nonché una valutazione prospettica.
- svolgere verifiche periodiche mirate. Deve quindi anche analizzare le linee di credito, la puntualità nei pagamenti, deve indagare sui rapporti bancari e sui saldi scaduti o in scadenza; in particolare deve indagare:
- l’esistenza di debiti scaduti (almeno 30 giorni per la metà delle retribuzioni)
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore a quelli non scaduti
- l’esistenza di esposizioni bancarie che abbiamo superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti ottenuti
- l’esistenza di posizione debitorie con enti pubblici
- INPS 90 gg di ritardo > 15.000 € (se con dipendenti)
- Inail > 5.000 €
- Agenza Entrate > 5.000 € (o non inferiore al 10% del volume d’affari – IVA anno prec. -) sempre se > 20.000 €
- Agenzia delle Entrate Riscossione >90gg à > 100.000 € per le ditte individuali.; > 200.000 € per le società di persone; 500.000 € per le altre società
- deve instaurare un confronto continuo con la direzione aziendale, andando a raccogliere informazioni e indagando sulle varie criticità. Sebbene questa attività già rientrava tra i compiti del revisore adesso dovrebbe diventare più permeante.
Se riscontra queste situazioni deve effettuare una segnalazione all’organo amministrativo per iscritto, segnalando appunto la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) CCII. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
In pendenza di trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo.
Di fatto con una norma (l’art. 25 octies CCII) si sta andando a modificare un impianto normativo tutt’altro che semplice e già ampiamente rodato, aumentando le responsabilità e quindi i rischi per i revisori.
Un dubbio potrebbe emergere laddove viene indicato dalla norma la frase:“nell’esercizio delle rispettive funzioni” e quindi la giurisprudenza, piuttosto che la prassi, potrebbero sconfessare questo ulteriore onere di vigilanza e interpretare che la segnalazione si rende obbligatoria qualora vengano riscontrati i presupposti nella “normale” attività di revisione.
Napoli, 6 marzo 2025
Dott. Giovanni Federico