SOVRAINDEBITAMENTO, CODICE DELLA CRISI E CORRETTIVO TER: i rimedi alla crisi per il consumatore ed il piccolo imprenditore
Ad oggi la parola “crisi” è all’ordine del giorno. I quotidiani ed i media in generale ci “bombardano” di notizie. E tanto è dovuto anche all’introduzione del nuovo codice della crisi di impresa e alle nuove opportunità per la composizione della crisi.
Si pensi che l’accesso alla composizione negoziata risulta essere in crescita. L’ultimo monitoraggio effettuato in data 12 novembre 2024 dall’Osservatorio Unioncamere ha rivelato infatti un aumento (a parere di chi scrive ancora troppo contenuto) del numero di istanze presentate nel corso 2024, soprattutto nel nord Italia ed a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo ter (dal 15 novembre 2021 si è giunti ad un totale di 1.963 istanze presentate).
Si è abituati però a sentire parlare più frequentemente della crisi di impresa, della crisi dei grandi gruppi imprenditoriali. Il sito del Ministero e del Made in Italy indica quali tavoli di crisi attivi, alla data del dicembre 2024, tra i più noti, i seguenti: Acciaierie d'Italia (ex AM Investco, ex Ilva), Beko Europe BV (ex Whirlpool Emea), Coin, Conbipel, Natuzzi, Piaggio Aero Industries e tanti altri.
Poca attenzione è invece rivolta alla crisi del consumatore e del piccolo imprenditore. Sono passati più di dieci anni dall’introduzione della legge sul sovraindebitamento (legge n. 3/2012), detta anche legge “anti-suicidi”, che fu introdotta per fornire supporto ai soggetti diversi dalle grandi imprese che erano sottoposti ad un’eccessiva pressione debitoria, al fine di trovare una soluzione allo stato di crisi.
Tale legge, tuttavia, si è mostrata all'atto pratico inefficiente e molto spesso lacunosa e non coordinata con le disposizioni contenute nella legge fallimentare.
Con l’introduzione del codice della crisi, ed in particolare con il correttivo ter, il legislatore ha tentato di dare un nuovo impulso inglobando in una stessa legge anche le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tentando così di rendere meno lacunosa la materia al fine di incentivare l'accesso alla composizione della crisi per i soggetti non fallibili come i consumatori, le famiglie e i piccoli imprenditori.
Prima di soffermarsi, però, sulle procedure a cui si può fare accesso per la ristrutturazione della debitoria occorre fare un cenno ai concetti di “consumatore” ed “impresa minore”.
Si definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (ovvero le società di persone), e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» Questa è la definizione contenuta nell’ art. 2 lett. E del codice della crisi di impresa come da ultimo modificata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter).
Trattasi quindi di un concetto più ampio rispetto a quello previsto dal Codice del Consumo, nonché dalla originaria legge sul sovraindebitamento. Con il correttivo ter sono stati infatti annoverati nella qualifica di consumatori anche i soci di società di persone, purchè abbiano contratto debiti al di fuori della sfera sociale.
Si definisce invece «impresa minore» (art. 2 lett. D del codice della crisi di impresa) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti; ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
Quindi intendendosi per tale l’imprenditore agricolo o commerciale “sotto soglia” che non ha i requisiti dimensionali per essere soggetto ad una procedura di liquidazione giudiziale.
Le tre principali procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono:
- la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ai sensi dell’Art. 67 CCII (ex piano del consumatore nella legge 3/2012): può accedervi solo il consumatore (inclusi anche i soci di società di persone). La ristrutturazione avviene mediante la formulazione di una proposta e la redazione di un piano che non sono sottoposti all’approvazione dei creditori, ma solo al giudizio di omologazione da parte del Tribunale. Il piano può avere contenuto libero, ma deve indicare modalità e tempi di soddisfazione dei creditori.
È possibile prevedere la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati ivi inclusi i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del trattamento di fine rapporto.
- il Concordato Minore ai sensi dell’Art. 74 CCII (ex Accordo di composizione della crisi nella legge 3/2012): possono accedervi il professionista, l'imprenditore agricolo o commerciale e le start-up innovative che rientrino nella qualifica di “impresa minore” (art. 2 lett. D CCII – soglie dimensionali), salvo il caso in cui vi sia apporto di risorse esterne che incrementino l'attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori (novità correttivo ter).
E’ escluso l’accesso al consumatore. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta ed il piano sono soggetti al voto dei creditori.
- la Liquidazione Controllata del sovraindebitato ai sensi dell’Art. 268 CCII (ex Liquidazione del patrimonio nella legge 3/2012): possono accedervi sia il consumatore (anche nel caso in cui in cui non venga omologato il piano di ristrutturazione o venga revocata l’omologazione), sia l’impresa minore “sotto soglia”. La domanda può essere presentata sia dal debitore sia da un creditore (anche in presenza di procedura esecutiva già avviata). Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (novità correttivo ter).
È assimilabile ad una procedura di liquidazione giudiziale in quanto si ha lo “spossessamento dei beni” (ad eccezione di quelli impignorabili e necessari alla sussistenza).
Si rispettano le regole dell’esecuzione collettiva e della par conditio creditorum. Al termine della procedura si può richiedere l’esdebitazione ovvero l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti.
In conclusione, ci si auspica, quindi, che vi saranno nuovi ed ulteriori interventi normativi che possano colmare definitivamente le lacune legislative, affinché ciò possa incentivare i consumatori e i piccoli imprenditori ad accedere agli strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento superando tutti i timori e i dubbi anche dei professionisti che devono assistere i debitori nei percorsi di ristrutturazione e di risanamento.
Napoli, 18 marzo 2025
Dott.ssa Silvia Wurzburger